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Rivolgiti allo Studio Legale dMMB ed i nostri professionisti sapranno trovare la soluzione che fa al caso tuo!
Lo studio dMMB si caratterizza per un alto grado di specializzazione nella materia e per l’elevata competenza e professionalità acquisita nel corso degli anni sia in campo giudiziale sia in campo stragiudiziale. A ciò si affianca la massima attenzione e cura per le dinamiche psicologiche e familiari sottese ad ogni questione, improntando tutta l’attività alla soddisfazione del cliente ed all’efficienza della prestazione.
“Non ereditiamo il mondo dai nostri padri, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli”
– Detto dei nativi americani –
dMMB è uno studio boutique, ove professionisti di primo livello studiano e affrontano le problematiche a loro sottoposte ricercando la soluzione più adatta ad ogni singola e diversa esigenza.
Predisporre il passaggio generazionale del proprio patrimonio è il modo migliore per evitare guerre di successione ed i professionisti di dMMB sono i vostri alleati a tal fine, si vis pacem para bellum….
Allo stesso modo, la successione ereditaria, così come la divisione di immobili in comproprietà, diventa spesso il campo ove regolare antiche ruggini o ingiustizie: le dinamiche psicologiche gareggiano con quelle economiche nel determinare le posizione assunte da ciascuno erede, risultando quindi necessaria una visione lucida e competente della situazione.
I professionisti di dMMB affiancano i propri assistiti passo dopo passo in un campo profondamente tecnico ed estremamente insidioso.
Appassionato | Intuitivo | Combattivo
Empatico | Tenace | Incisivo
Lucido | Lungimirante | Risolutivo
“Non puoi dire di conoscere un uomo, finché non hai diviso un’eredità con lui”
– Johann Kaspar Lavater –
Se il de cuius ha disposto del proprio patrimonio con testamento si ha la successione testamentaria. Se invece non vi è testamento si parla di successione legittima o ab intestato. In quest’ultimo caso saranno chiamati all’eredità determinati soggetti secondo le previsioni di cui agli artt. 565 e segg. cod. civ.
Il testamento olografo è il testamento scritto interamente dal testatore per mano propria. Ai sensi dell’art. 602 cod. civ. il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Ne consegue che è invalido il testamento scritto al computer e solo firmato dal testatore o anche il testamento scritto di proprio pugno dal testatore ma non firmato.
Nello scegliere come disporre del proprio patrimonio la volontà del testatore deve formarsi in maniera libera e senza condizionamenti. Pertanto, ai sensi dell’art. 624 cod. civ. il testamento è annullabile se esso è viziato da errore, violenza e dolo.
Nel caso in cui il de cuius non abbia redatto un testamento ovvero nel caso in cui il testamento sia invalido, ai sensi dell’art. 565 cod. civ. vengono chiamati all’eredità il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti fino al sesto grado e (infine) lo Stato, secondo un ordine e delle regole stabilite direttamente dal legislatore.
Il coniuge, i figli e in alcuni casi anche i genitori del de cuius hanno diritto ad una quota del patrimonio ereditario, anche se il de cuius stesso ha previsto diversamente per testamento.
Non è quindi possibile diseredare il figlio. Ove le disposizioni in vita (donazioni, vendite simulate) o le disposizioni testamentarie abbiano leso la quota riservata al figlio o agli altri eredi necessari (cosiddetti legittimari) è possibile agire giudizialmente con l’azione di riduzione ai sensi degli artt. 553 e segg. cod. civ.
Coloro che la legge (in caso di successione legittima) o il testatore (in caso di successione testamentaria) indicano come possibili eredi, diventano eredi a tutti gli effetti solo con l’accettazione dell’eredità, sia essa espressa o tacita. Pertanto è possibile rinunciare all’eredità, effettuando una specifica dichiarazione con particolari formalità ai sensi degli artt. 519 e segg. cod. civ.
Se il chiamato all’eredità ha il timore che i debiti ereditari siano superiori al valore della quota ereditaria, può accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ossia attraverso una specifica procedura all’esito della quale risponderà dei debiti che gravano sull’eredità solo nei limiti del valore della quota a lui spettante. L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria in determinati casi ed è disciplinata dagli artt. 484 e segg. cod. civ.
In caso di successione legittima, i fratelli e le sorelle sono chiamati all’eredità se non vi sono né coniuge né figli. Se i genitori del de cuius sono in vita, i fratelli e le sorelle concorrono con quest’ultimi all’eredità. Se al momento della morte del de cuius non vi sono né coniuge, né figli, né genitori, i fratelli ereditano tutti in parti uguali (art. 570 cod. civ).
Se gli eredi sono i figli (ovvero i loro discendenti) e il coniuge, al fine di mantenere la parità di trattamento tra gli stessi, gli artt. 737 e segg. cod. civ. prevedono che quanto ricevuto dal de cuius per donazione prima del suo decesso debba essere conferito, rispettando determinate previsioni, nella massa ereditaria. Tale procedimento è definito come collazione. Il de cuius può dispensare l’erede dalla collazione, salvi i limiti derivanti dal rispetto della quota spettante ai legittimari.
Qualora l’erede legittimario ritenga che gli atti di disposizione o le donazioni poste in essere dal de cuius ledano la quota a lui spettante necessariamente per legge, può proporre l’azione di riduzione, prevista dagli art. 535 e segg. cod. civ.. Tale azione è volta a far dichiarare invalidi nei suoi confronti gli atti che hanno prodotto la lesione stessa.
Si parla di donazione “indiretta” ogni qualvolta le parti realizzano l’effetto tipico della donazione (arricchimento di una parte senza alcuna controprestazione) utilizzando delle vesti giuridiche differenti. Si pensi, ad esempio, al pagamento da parte del padre del prezzo di acquisto dell’immobile del figlio o anche all’assicurazione sulla vita a favore di un terzo e al relativo pagamento dei premi (art. 1923 c.c.).
Il valore dei beni ereditari, compresi quelli oggetto di donazione, viene stimato al momento dell’apertura della successione ossia alla morte del de cuius (artt. 726 – 747 cod. civ.).
Nel caso di morte del de cuius, al coniuge superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, se sono di proprietà del defunto o acquistati in comune (come prevede l’art. 540 c.c.).
Gli accordi di qualsivoglia tipo tra il testatore e i futuri eredi, nonché tra gli stessi eredi sono nulli ai sensi dell’art. 458 cod. civ.. Ciò in quanto il legislatore vuole che il testatore sia libero fino all’ultimo momento di disporre come meglio crede (sempre nel rispetto delle quote dei legittimari) del proprio patrimonio senza essere condizionato da precedenti accordi.
Al fine di consentire ad un soggetto (principalmente agli imprenditori, ma non solo) di gestire con lungimiranza ed efficacia il passaggio ai discendenti del proprio patrimonio, oltre al testamento, possono essere utilizzati anche altri strumenti giuridici, singolarmente o tra loro variamente combinati, ciascuno dei quali presenta caratteristiche peculiari a seconda delle diverse esigenze, come, ad esempio la costituzione di un trust, la sottoscrizione di un patto di famiglia, la costituzione di una società con particolari clausole statutarie o l’impiego degli altri strumenti di segregazione patrimoniale previsti dal nostro ordinamento (ferma restando l’intangibilità della quota dei legittimari).
Il trust è un ottimo strumento per gestire al meglio il passaggio generazionale. Con il termine trust si intende un rapporto giuridico in cui un soggetto, detto disponente o settlor, trasferisce la proprietà di tutti o parte dei suoi beni in un patrimonio separato (il trust, appunto) sotto il controllo e la gestione di un altro soggetto, detto trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari finali o con l’obiettivo di realizzare lo scopo voluto dal disponente. Questo strumento è idoneo a pianificare la successione di patrimoni immobiliari e di aziende ed offre diversi vantaggi, tra cui la segregazione del patrimonio, che così non può essere aggredito dai creditori. Un particolare tipo di trust è quello disciplinato dalla Legge “Dopo di noi” (L. 112/2016) a tutela delle persone affette da disabilità grave.
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